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31/03/2014
GIUSTIZIA O VERITÀ, SBAGLIARE È UMANO PERSEVERARE È DIABOLICO
Chi è il vero mentitore: Risposta alle domande del consigliere di UP Vito Fernando Rosa
 
Fatevi un film. Il sindaco Summa e il consigliere Rosa di UP, due mentitori che litigano per la proprietà della verità: lunga guerra senza venirne a capo, chiacchiere “morte” in quantità, e soldi per i manifesti finiti sui muri; i due decidono di rivolgersi alla Dea della Sapienza. E Atena, figlia di Zeus molto amico del consigliere, dà ragione al sindaco. Vi sembra una cosa giusta? Certo che no. Eppure, ad Avigliano le cose hanno funzionato sempre così, anche se tutti sapevano che, in molti casi, questo “processo” non era giusto per niente. Ma che alternativa c’è? Raccontare la verità! Dopo aver letto l’ennesimo manifesto burlesco di Unità Popolare, come sempre appiattito sui presunti mc abusivi da confiscare a “Palazzo Telesca”, dico che la storia si ripete e, come sempre, a giustificazione del suo modo di operare, argomenta con delle falsità accusando l’attuale amministrazione di usare due pesi e due misure. Mi sa che il consigliere ha iniziato da piccolo a gestire l’uso della mistificazione, a fare dichiarazioni con i suoi pochi ascoltatori, come l’oracolo di Avigliano. Che bugiardo, che grande impostore Mago dell’azzardo che mente pur sapendo la verità. Questo film dovrebbe far capire una cosa importante: “processo” e “giustizia” non sempre coincidono e anche se del “processo” non si può fare a meno, una soluzione ai conflitti diversa dal confronto va trovata e al consigliere Rosa va data una risposta alle tre questioni che pone, anche da pennivendolo a mezzo servizio del sindaco e del vicesindaco, come lui mi ha “intelligentemente” etichettato.
Partiamo dalla seconda questione: “2 ). Perché per il Palazzo Telesca dici che bisogna aspettare la Sentenza di Appello del Consiglio di Stato, (che ha già respinto la sospensiva ) e per la Baracca di Via G. Sacco (Fg. 88 Part. 910 ) nonostante la Causa di 1° Grado davanti al TAR è ancora in corso ( prossima Udienza l’ 8 maggio ) l’ACQUISIZIONE GRATUITA E’ STATA FATTA ?”. Falso: Nel 1996 è stata iniziata la procedura per l’acquisizione al patrimonio comunale della “baracca” di via G.B. Sacco. autorizzata in data 17 gennaio 1984 pratica n. 21 prot. N. 474 come istallazione temporanea per un anno. La norma di riferimento con cui è iniziata la procedura di acquisizione al patrimonio comunale, è il previgente art. 7 L. 47/85, successivamente sostituito l’art. 31 del DPR 380/2001 che prende le mosse dalla disciplina dei comma 3,4 e 5. Ciò significa che per essere acquisito in modo definitivo al patrimonio comunale, bisogna concludere l’iter perfezionandolo in tutte le sue fasi, per ultimo con quanto previsto dal comma 5 che recita: “L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.”. Ai fini dell’acquisizione, occorre partire dalla disciplina dettata in tema di repressione degli abusi edilizi, con particolare attenzione alle norme che regolano l’intervento sanzionatorio del Comune a seguito dell’inottemperanza del privato all’ordine di demolizione. Ad oggi l’immobile è nel pieno possesso del privato che lo usa per la sua attività commerciale e non certo nella disponibilità del comune e sono già passati 18 anni.
Veniamo alla questione n. 3) . “Perché, invece di assegnargli una sede nei Piani Abusivi del Palazzo Telesca, lasci che alcune Associazioni in utilizzino un fabbricato terremotato e sgomberato? L’ex Asilo era pericoloso per i bambini, ma non lo è per gli adulti ?”. Altra bugia: il fabbricato di via L. Da Vinci ( ex asilo nido) non è né terremotato e non è nemmeno pericolante ed è dotato dell’agibilità statica come per legge per uso diverso da quello scolastico. Non ha l’agibilità per uso scolastico perché lo stabile non risponde ai requisiti minimi previsti dalla Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (1) - Norme per l'edilizia scolastica. Per adeguarlo ci vogliono molti euro che le casse comunali non hanno e perché ci sono altre strutture idonee regolarmente in funzione per il fabbisogno scolastico del centro di Avigliano.
At pulchrum est digito monstrari et dicier: hic est! ! Siamo arrivati a rispondere alla prima questione che mi sono tenuto in caldo e così rispondo al paladino della giustizia:
: “1). Non è che vuoi attribuire a me l’enorme Parcella ( non vidimata dall’ Ordine Prof. ) pagata all’ Avv. Dardes nella causa contro la Ditta Galasso per l’ampliamento del Cimitero, su cui tu e D. Tripaldi vi eravate intestarditi ?”.
Sei consigliere comunale di Avigliano dal 17 aprile 2010 (DCC n. 9), la Determinazione n. 101 del 30/03/2011, Prot. N. 681 è datata 28/05/2011 con la quale si liquidava il saldo per spese, diritti ed onorari di € 55.797,13 all’avv. Dardes su un totale complessivo di parcella esorbitante di oltre 110.000,00 € contratta dall’amministrazione precedente e questa amministrazione obtorto collo si è trovata sul tavolo ed è stata costretta a pagare. Il sottoscritto a giugno del 2011 denunciò sui giornale questa abnorme parcella. E tu, da consigliere di opposizione perché non lo facesti all’epoca in occasione dell’approvazione di bilancio dove si evidenziava un aumento sostanziale di un capitolo di spesa per far fronte al pagamento di questa parcella? Strano che lo fai a scoppio ritardato solo adesso. Cosi fai capire di non essere un attento consigliere di opposizione che per tempo esamina quanto meno gli atti amministrativi che hanno una certa rilevanza economica.
Chiudo con la classica ciliegina sulla torta. Non so se è cento o cinquanta milioni di vecchie lire o meno ancora la somma del rimborso spese legali, poco importa. Te lo ricordo per l’ennesima volta io perché sei l’artefice primo di questo esborso. Caso voluto: la denuncia di abusivismo edilizio che facesti nel 1994 riguardante i lavori di riparazione ex legge 219/81 del fabbricato sito in Avigliano tra Piazza Gianturco e vico Labella di proprietà del dott. Lucio Nella, a l’epoca dei fatti era anche consigliere comunale di maggioranza.
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt: per quella vicenda sono stati processati il committente, il sindaco pro tempore dell’epoca, il responsabile dell’ufficio urbanistico, il presidente della commissione ex 219 e l’intera commissione formata da 4 tecnici. Tutte queste persone con la sentenza n. 735 del 27 giugno 2001 furono prosciolti con formula piena in fatto e in diritto perché il fatto non sussisteva e mai fu commesso abusivismo edilizio come tu sostenesti con la denuncia e in fase processuale. E a tutti sono state rimborsate da parte dell’amministrazione comunale le sole spese di difesa sostenute per il processo fatto di angosce e paure pur sapendo di essere innocenti e accusati ingiustamente da chi si reputa pure tecnico esperto di “Piani di recupero”. La verità rivelata vale per te che da “comunista” mi auguro fai solo il distratto e per i credenti. “A volte, la cosa peggiore che può capitare alle domande è la risposta.”.
Sono un bugiardo a parole, mi scuserai: Ma posso darti le prove scritto di ciò che ho detto.

Cordialmente il pennivendolo

PS:Caro consigliere Vito Fernando Rosa, per la morale al tuo comportamento è bene che ti soffermi a leggere attentamente questa paginetta estrapolata dalla perizia di parte firmata da un nobile e capace tecnico che, con fare semplice dimostrò sia la falsità delle tue accuse in riguardo all’abusivismo edilizio sopra citato e non si sottrasse di commentare anche il tuo comportamento politico: “ (…) il sottoscritto, in qualità di cittadino, non può che esprimere la sua profonda amarezza nel constatare che anche il caso in esame si inquadra in un clima di sospetto, caratterizzato da immotivati preconcetti, del travisamento delle norme e da rivalità politiche, clima purtroppo molto diffuso nel nostro Paese e tale daver fatto degradare di molto la nostra Democrazia, conquistata dai nostri padri con enormi sacrifici.
Qualunque sia l’ideologia di ciascuno, sempre rispettabile se professata con onestà esemplare, il fine da perseguire deve essere sempre quello di operare nell’interezza del popolo sovrano ed anche l’avversario politico non è un nemico ma un amico con il quale confrontarsi civilmente per conseguire questo fine supremo. Nessuno deve sottrarsi a questo principio fondamentale. Chi ritiene che far politica significhi colpire qualcuno che ha idee diverse dalle proprie, aggrappandosi anche a un centimetro in più o in meno di una finestra o di un cavillo irrilevante, sbaglia e non fa politica. Dimentica, inoltre, che spesso, senza concreto motivo, coinvolge in preoccupazioni giudiziarie anche altre persone che, buona fede, hanno accettato, per mero dovere civico, di far parte di commissioni, come quella ex art. 14 legge 219/81 del comune di Avigliano, per l’irrisorio compenso di 6.000 lire per ogni pratica esaminata, (,,,)”. Correva il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno 1996 e, il tecnico incaricato era il geometra Alberto De Luca.
 
Enzo Claps
fonte AVIGLIANONLINE.EU
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